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Nuovo rinvio per Sugar e Plastic Tax al 1° luglio 2027

Introdotte in origine con la legge di Bilancio del 2020 (27 dicembre 2019 n. 160, ndr) e di fatto mai entrate in vigore, Sugar e Plastic Tax vanno verso il nono rinvio consecutivo. Arriva infatti con il Ddl di Bilancio 2027 una possibile nuova data di entrata in vigore per le due imposte, che colpiscono rispettivamente il consumo di bevande edulcorate e quello dei manufatti in plastica monouso. e

Da quanto si evince dalla Relazione tecnica allegata al Ddl Bilancio, le tanto discusse tasse vengono rinviate dal primo gennaio al primo luglio del prossimo anno 2027. Secondo le tabelle contenute nella relazione e indicate nell’articolo specifico del ddl, l’ulteriore rinvio di sei mesi comporterà per lo Stato, in termini di cassa, meno 316,2 milioni di euro per il 2027, in particolare -146,1 mln per la Plastic tax e -170,1 per la sugar tax.

 

Sugar Tax e Plastic Tax nascono come strumenti di politica ambientale e sanitaria, finalizzati rispettivamente a ridurre l’uso di plastica monouso e il consumo di zuccheri nelle bevande analcoliche. Nonostante l’adozione legislativa, l’efficacia di entrambe le imposte è stata oggetto di ripetuti rinvii, generando un quadro normativo complesso che ha richiesto interventi correttivi e chiarimenti operativi da parte dell’amministrazione finanziaria.

 

La Plastic tax, prevista ai commi 634-658 dell’art. 1, legge n. 160/2019, si applica ai “manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche, aventi funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari”. L’imposta è fissata in misura pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei prodotti. La base imponibile è costituita dal peso della plastica vergine, mentre sono previste esenzioni per i manufatti interamente realizzati in plastica riciclata o destinati ad usi specifici (es. dispositivi medici, preparati medicinali). L’imposta è dovuta dai fabbricanti nazionali, da chi effettua acquisti intra-comunitari e dagli importatori.

 

La Sugar tax è disciplinata dalla stessa legge 160/19 (art. 1, commi 661-676) unitamente al D.M. 12 maggio 2021 e riguarda le bevande analcoliche edulcorate, ossia prodotti finiti e quelli predisposti per essere utilizzati previa diluizione, ottenuti con aggiunta di zuccheri o edulcoranti, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata UE. Tali prodotti devono essere condizionati per la vendita ed essere destinati al consumo alimentare umano; inoltre, devono essere ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti (i.e. qualunque sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande e devono avere un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume).

L’aliquota originaria è prevista (nel regime pieno) in 10 euro per ettolitro per i prodotti finiti e 0,25 euro per chilogrammo per quelli da diluire.

Anche in questo caso, i soggetti passivi sono i produttori nazionali, che effettua acquisti intra-comunitari e gli importatori, con obblighi dichiarativi e versamenti trimestrali.

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